Al comma 1, lettera g), apportare le seguenti modifiche:
a) al numero 1), è premesso il seguente:
01) il comma 1 è sostituito con il seguente:
1. I ciclisti devono procedere sempre su unica fila e mai affiancati, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro e salvo che si trovino su corsie e percorsi ciclabili riservati;
b) dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:
3) per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 gli importi delle sanzioni amministrative di cui al primo e secondo periodo sono raddoppiate.