stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.21. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 24

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2019  [ apri ]
4.21.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) all'articolo 164, comma 2-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il passeggero è responsabile della sistemazione della bicicletta sul mezzo; il conducente del mezzo è responsabile della verifica della correttezza della predetta sistemazione. Nel caso di trasporto pubblico urbano o suburbano, la sistemazione delle biciclette sul mezzo è consentita solo nelle fermate di capolinea ovvero nelle altre concordate tra il comune e l'azienda che svolge il relativo servizio.»

ident. 4.22.