Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) all'articolo 158, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
4-bis. È consentita la sosta dei velocipedi sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, esclusi i percorsi tattili destinati a disabili visivi, esclusivamente qualora siano assenti le apposite attrezzature atte al parcheggio; in tale caso il velocipede in sosta non deve comunque recare intralcio ai pedoni.