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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.18. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 24

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2019  [ apri ]
4.18.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
  e-bis) all'articolo 158, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  4-bis. È consentita la sosta dei velocipedi sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, esclusi i percorsi tattili destinati a disabili visivi, esclusivamente qualora siano assenti le apposite attrezzature atte al parcheggio; in tale caso il velocipede in sosta non deve comunque recare intralcio ai pedoni.