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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.100. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 24

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/07/2019  [ apri ]
4.100.
approvato

  Al comma 1, sostituire le lettere d) ed e) con le seguenti:
   d)
all'articolo 148 sono apportate le seguenti modifiche:
   1) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Il conducente di un veicolo che effettui il sorpasso di una bicicletta è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza e valutare l'esistenza delle condizioni per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli ai sensi dell'articolo 149, comma 1, rinviando la manovra di sorpasso qualora tali circostanze non possano essere garantite.»;
   2) al comma 15, le parole: «commi 2, 3 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3, 3-bis e 8»;
   e) all'articolo 149, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Durante la marcia i veicoli devono tenere anche una distanza di sicurezza laterale, sia rispetto al bordo laterale della strada che ad altri veicoli presenti, da commisurarsi alle condizioni del traffico ed a quelle di visibilità in modo tale da consentire, in caso di necessità, la manovra di arresto in condizioni di sicurezza. Particolare attenzione deve essere prestata, inoltre, da tutti i conducenti dei veicoli alla distanza laterale di sicurezza rispetto ai velocipedi, in ragione degli ondeggiamenti e delle oscillazioni proprie di questo tipo di veicolo. Fuori dai centri urbani, purché ricorrano le necessarie condizioni di sicurezza e le condizioni della circolazione consentano il sorpasso dei velocipedi, i veicoli a motore deve compiere la relativa manovra lasciando una distanza laterale di almeno 1,5 metri. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 148, comma 3-bis, qualora, in ragione della ridotta ampiezza delle corsie o della strada, questa distanza laterale non possa essere rispettata, il conducente del veicolo che si approssima ad un velocipede deve rallentare, al fine di adeguare la propria velocità a quella del velocipede, e sorpassarlo solo a velocità molto ridotta, tale da non costituire pericolo per il ciclista, anche in ragione della particolare andatura di quest'ultimo.»

I Relatori