Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 142, al comma 1:
1) al secondo periodo, le parole da: «gli enti proprietari» a: «degli appositi segnali» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione alle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato il limite massimo di velocità è elevato a 150 km/h,»;
2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Sulle autostrade di cui al secondo periodo la velocità minima sulla corsia di destra non può essere inferiore a 90 km/h, la velocità minima nella corsia centrale non può essere inferiore a 110 km/h e la velocità minima nella corsia di sinistra, ovvero nella corsia di sorpasso, non può essere inferiore a 130 km/h, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio.».