Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) dopo il comma 8 dell'articolo 100, è inserito il seguente:
«8-bis. Gli autoveicoli adibiti al servizio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21 espongono, nei termini di cui al comma 1 che precede, una targa dedicata composta dalla dizione «NCC» e dalla sequenza alfanumerica fissata dal regolamento.».