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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.51. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 24

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2019  [ apri ]
3.51.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 100, comma 10, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «I veicoli a motore impegnati in competizione motoristiche che si svolgono sulla strada e sono autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, possono esporre, in luogo della targa di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, una targa sostitutiva costituita da un pannello auto-costruito che riproduce il numero di immatricolazione del veicolo. Tale pannello deve avere fondo giallo, cifre e lettere nere e caratteristiche dimensionali identiche alla targa che sostituisce e deve essere collocato garantendo la visibilità e la posizione richiesta dal regolamento per le targhe di immatricolazione A bordo del veicolo impiegato nelle competizioni o nei trasferimenti deve esserci adeguata documentazione che attesta la partecipazione alle competizioni sportive o ai raduni, rilasciata da soggetti autorizzati dalle competenti federazioni sportive. Nel caso di trasferimento stradale tale documentazione deve indicare il percorso o l'itinerario consentito. La targa sostitutiva di cui al presente comma può essere utilizzata anche in occasione di trasferimento stradale per allenamenti da parte del pilota o di atleta munito di adeguata documentazione, che deve essere esibita in occasione di qualsiasi controllo, che dimostra l'avvenuta autorizzazione della propria federazione di appartenenza e che ne garantisce l'effettiva appartenenza alla federazione stessa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche per le targhe dei ciclomotori di cui all'articolo 97. In caso di impiego o collocazione difforme dalle disposizioni di cui al presente comma, si applicano le sanzioni di cui ai commi 11,12,13,14 e 15. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 102, comma 7.».