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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.49. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 24

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2019  [ apri ]
3.49.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 85:
   1) al comma 4, dopo le parole: «ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione dell'inosservanza di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21»;
   2) al comma 4-bis, dopo le parole: «condizioni di cui all'autorizzazione medesima» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dell'inosservanza di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21»;
   3) al comma 4-bis, le parole: «Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.» sono soppresse.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) L'articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 11-bis.
(Sanzioni)

  1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita:
   a) con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40 a 59 euro alla prima inosservanza;
   b) con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 85 a 114 euro alla seconda inosservanza;
   c) con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 149 a 189 euro alla terza inosservanza;
   d) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza;
   e) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quinta inosservanza;
   f) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla sesta inosservanza;
   g) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 5 alla settima inosservanza.