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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.4. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 24

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2019  [ apri ]
3.4.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   Oa) all'articolo 6, comma 1:
    1) al secondo periodo, le parole: «nei giorni festivi o in particolari altri giorni» sono sostituite dalle seguenti parole: «particolari giorni»;
    2) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Detti giorni sono individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso».

  Conseguentemente all'articolo 9, al comma 1 premettere il seguente:

  «01. All'articolo 7, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495, sostituire le parole da: «tra detti giorni sono compresi» fino alla fine del comma, con le seguenti: «. Detti giorni sono individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso .»

ident. 3.3.