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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.35. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 24

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2019  [ apri ]
3.35.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 142, comma 3, lettera e), dopo le parole: «80 km/h sulle autostrade», sono aggiunte le seguenti: «nel caso di treni, appartenenti alla lettera h) dell'articolo 54, comma 1, costituiti da un autoveicolo di categoria M1 o N1 trainante un rimorchio della categoria O1 o O2, come definiti all'articolo 47 comma 1 lettere c) e d), la velocità sulle autostrade è pari a 100 km/h».