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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.18. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 24

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2019  [ apri ]
3.18.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 41, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
  10-bis. Al fine di garantire un adeguato periodo di accensione della luce gialla, fermo restando quanto previsto dal comma 10, il limite massimo e il limite minimo di durata della stessa sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare con cadenza biennale entro il 31 gennaio, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 10-bis dell'articolo 41 del codice della strada come introdotto dal presente articolo, il periodo di accensione della luce gialla delle lanterne semaforiche non può essere inferiore a 4 secondi.
  1-ter. Il decreto di cui al comma 10-bis dell'articolo 41 del codice della strada, introdotto dal presente articolo provvede, altresì, all'adeguamento del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017.