Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 83, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. Il trasporto di cose in conto proprio può essere effettuato anche con un veicolo munito dell'autorizzazione prescritta per il trasporto di cose per conto terzi secondo quanto previsto dall'articolo 88.