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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.34. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 24

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2019  [ apri ]
2.34.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Al fine di garantire una adeguata informazione all'utenza, l'entrata in vigore del divieto previsto dall'articolo 173, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e le relative sanzioni, è differita a dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dalla salute provvede, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, a informare in modo adeguato e continuativo l'utenza nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.