Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 16: al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto all'interno degli svincoli è derogabile se la costruzione, rispettando le fasce di rispetto, permette in ogni caso la visibilità di un tratto, incrocio o svincolo susseguente fino alla necessaria distanza di sicurezza secondo la velocità di progetto del tratto.