Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, alla lettera b), dopo il numero 5, aggiungere il seguente:
«6) dopo il numero 58, è inserito il seguente:
«58-bis) ZONA SCOLASTICA: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico.»
Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 9-bis, sono aggiunti i seguenti:
«9-ter. I comuni, con deliberazione di giunta, delimitano su tutto il territorio comunale le zone scolastiche di cui all'articolo 3, comma 1, numero 58-bis), in relazione alle particolari esigenze di sicurezza ed accessibilità della specifica utenza, nonché alle caratteristiche geometriche e funzionali delle strade ricadenti nella zona. Ai fini della regolamentazione della circolazione stradale in tali zone, i comuni, con ordinanza, adottano, almeno negli orari di entrata e uscita degli alunni, misure quali:
a) fissare un limite massimo di velocità al massimo pari a 30 km/h;
b) delimitare zone a traffico limitato prevedendo limitazioni più restrittive di eventuali zone a traffico limitato già esistenti;
c) delimitare aree pedonali.
9-quater. In sede di prima applicazione i comuni provvedono alla delimitazione e regolamentazione delle zone scolastiche entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
2) al comma 10, le parole: «commi 8 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «commi 8, 9 e 9-ter».
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, alla lettera b) dopo il numero 5 aggiungere il seguente:
5-bis) dopo il numero 58, è inserito il seguente:
«58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico.».
Conseguentemente, dopo la lettera c) inserire la seguente:
c-bis) all'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 9-bis, sono aggiunti i seguenti:
«9-ter. I comuni, con deliberazione di giunta, delimitano su tutto il territorio comunale le zone scolastiche di cui all'articolo 3, comma 1, numero 58-bis, in relazione alle particolari esigenze di sicurezza ed accessibilità della specifica utenza, nonché alle caratteristiche geometriche e funzionali delle strade ricadenti nella zona. Ai fini della regolamentazione della circolazione stradale in tali zone, i comuni, con ordinanza, adottano, almeno negli orari di entrata e uscita degli alunni, misure quali:
a) fissare un limite massimo di velocità al massimo pari a 30 km/h, attraverso l'uso di dispositivi destinati a rallentare la velocità di cui all'articolo 42, commi 2 e 2-bis;
b) delimitare zone a traffico limitato prevedendo limitazioni più restrittive di eventuali zone a traffico limitato già esistenti;
c) delimitare aree pedonali.
9-quater) In sede di prima applicazione i comuni provvedono alla delimitazione e regolamentazione delle zone scolastiche entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.»;
b) al comma 10, le parole: «commi 8 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «commi 8, 9 e 9-ter».