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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.12. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 24

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/07/2019  [ apri ]
1.12. (nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere il seguente:
  i-bis) l'articolo 70 è sostituito dal seguente:
  «Art. 70 – (Servizio di piazza con slitte e trasporto a trazione animale nei parchi, nelle riserve naturali e manifestazioni pubbliche). – 1. Esclusivamente nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito l'uso delle slitte possono essere destinate slitte al servizio di piazza. A tal fine i comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di piazza con slitte. Tale servizio si svolge nell'area comunale, ed i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali. Le slitte destinate a servizi di piazza, oltre alla targa indicata nell'articolo 67, devono essere munite di altra targa con l'indicazione «servizio di piazza». I comuni possono destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento delle slitte per i servizi di piazza.
  2. Il regolamento di esecuzione determina:
   a) i tipi di slitta con le quali può essere esercitato il servizio di piazza;
   b) le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza con slitta;
   c) le modalità per la revisione, che deve essere eseguita di regola ogni cinque anni;
   d) le modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.

  3. Con le medesime modalità di cui al comma 1, i comuni possono rilasciare licenze per il servizio di trasporto a trazione animale con conducente svolto esclusivamente all'interno di parchi urbani e riserve naturali a fini ludici, culturali e turistici, nonché in occasione e limitatamente alla durata di manifestazioni pubbliche a carattere religioso, culturale, rievocativo storico e della tradizione popolare).
  4. Chiunque destina slitte a servizio pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 345. Se la licenza è stata ottenuta, ma non ne sono osservate le condizioni, la sanzione è del pagamento di una somma da euro 42 ad euro 173. In tal caso consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della licenza.
  5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4 consegue la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  3. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), le parole: «veicoli a trazione animale» sono sostituite dalla seguente: «slitte»;
   b) alla lettera b), le parole: «veicoli a trazione animale» sono sostituite dalla seguente: «slitte».

  4. I regolamenti comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere conformati alle disposizioni di cui all'articolo 70 del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo, entro dodici mesi dalla medesima data di entrata in vigore, e possono prevedere la conversione delle licenze già rilasciate in licenze per carrozze a trazione elettrica, licenze taxi, licenze di servizio noleggio con conducente per trasporto di persone e autorizzazioni per noleggio di auto d'epoca.
  5. Con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute stabilisce i criteri per l'affidamento degli animali, utilizzati per il trasporto di persone in servizi di piazza e in servizi pubblici non di linea, ad associazioni di protezione animale riconosciute.