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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 24

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/07/2019  [ apri ]
1.1.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Al fine di dare piena attuazione ai principi di cui agli articoli 1, 3, 9, 18, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e per assicurare l'uniformità terminologica, al nuovo codice della strada di cui decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato «codice della strada», le parole: «invalidi», «persone invalide», «disabili» e «persone disabili», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «persone con disabilità» e le parole: «persona invalida» sono sostituite dalle seguenti: «persona con disabilità».

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, alla lettera o), numero 3), capoverso, e alla lettera p) sostituire la parola: invalide con le seguenti: con disabilità.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a quanto previsto dal comma 01.
  1-ter. Al fine di garantire una piena tutela del diritto alla mobilità delle persone con disabilità:
   a) il collaudo di cui all'articolo 327, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di presentazione della relativa domanda;
   b) il rappresentante dell'associazione di persone con disabilità di cui all'articolo 330, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è designato dalle associazioni nazionali per il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, comparativamente più rappresentative, anziché dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario.