Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 102, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Quando per deterioramento tali dati non sono più leggibili su una o su entrambe le targhe del veicolo, l'intestatario della carta di circolazione richiede il duplicato della targa o delle targhe deteriorate presso un ufficio periferico della motorizzazione, anche per il tramite di una impresa di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con contestuale restituzione della targa o delle targhe deteriorate.»
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il costo della duplicazione della targa o delle targhe ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo.