Al comma 1, lettera g), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
«1-bis) al comma 9-bis, è premesso il seguente periodo: «Durante la marcia al conducente di velocipede di età inferiore a dodici anni è fatto obbligo di indossare e tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme alla norma tecnica armonizzata UNI EN 1078 o UNI EN 1080, in ragione delle esigenze del minore.»;
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:
2-bis) al comma 10, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «; nei casi di cui al comma 9-bis, primo periodo, la sanzione è ridotta della metà».
2-ter) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per velocipedi di tipo non conforme alla norma tecnica armonizzata UNI EN 1078 o UNI EN 1080 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 ad euro 3.396.»
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Le disposizioni dell'articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1, lettera g), del presente articolo si applicano a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.