Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
4-bis. È denominata: «strada ad alta intensità ciclistica» la strada a traffico promiscuo utilizzata e frequentata da un numero rilevante di ciclisti;
b) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 3, comma 1:
1) dopo il n. 31 è inserito il seguente:
«31-bis) itinerario cicloturistico: tutte le strade ad uso promiscuo ad alta intensità ciclistica e ad alta valenza turistica»;
2) dopo il n. 52, sono inseriti i seguenti:
52-bis) «strada senza traffico»: strada con traffico motorizzato inferiore alla media di cinquanta veicoli al giorno calcolata su base annua;
52-ter) «strada a basso traffico»: strada con traffico motorizzato inferiore alla media di cinquecento veicoli al giorno calcolata su base annua senza punte superiori a cinquanta veicoli all'ora;
52-quater) «strada 30»: strada urbana o extraurbana sottoposta al limite di velocità di 30 chilometri orari o a un limite inferiore, segnalata con le modalità stabilite dall'articolo 135, comma 14, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; è considerata «strada 30» anche la strada extraurbana con sezione della carreggiata non inferiore a tre metri riservata ai veicoli non a motore, eccetto quelli autorizzati, e sottoposta al limite di velocità di 30 chilometri orari;