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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.3. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 24

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/07/2019  [ apri ]
1.3.
approvato

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) all'articolo 56, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dai motoveicoli di cui all'articolo 53, dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'articolo 54, e dai filoveicoli di cui all'articolo 55, con esclusione degli autosnodati».