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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.35. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 24

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2019  [ apri ]
4.35. (nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, lettera g), numero 2), alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

  Conseguentemente, dopo il capoverso 9-ter aggiungere il seguente:
  9-quater. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o F-bis ovvero parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei velocipedi prevista ai sensi del primo periodo, denominata «doppio senso ciclabile», è segnalata mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante segnaletica orizzontale. È in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi contromano.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Le disposizioni regolamentari di esecuzione e di attuazione dell'articolo 182, comma 9-quater, del codice della strada, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché ogni altra disposizione rilevante in materia, non possono prescrivere limiti o condizioni diversi o ulteriori rispetto a quanto stabilito dal medesimo articolo 182, comma 9-quater.