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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.102. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 24

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/07/2019  [ apri ]
6.102.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. Alle revisioni periodiche dei veicoli provvedono:
   a) per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le officine autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le officine autorizzate devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9 e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2;
   b) per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9-bis e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2.»;

  Conseguentemente:
   sopprimere il numero 2);
   sostituire il numero 3) con il seguente:
    3) il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «9. Le imprese di cui al comma 8, lettera a), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine di adeguamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo dell'autorizzazione.»;
   al numero 4), sostituire il capoverso 9-bis con il seguente:
  9-bis. Le imprese di cui al comma 8, lettera b), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e ne garantiscono l'imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione.;
   al numero 5, capoverso 10, primo periodo, sostituire le parole: di cui ai commi 8 e 8-bis con le seguenti: di cui al comma 8;
   al numero 6, capoverso 11, dopo le parole: le concessioni aggiungere le seguenti: o le autorizzazioni;
   sopprimere il numero 7);
   al numero 8, sostituire il capoverso 13 con il seguente:
  13. Le imprese di cui al comma 8, al termine della revisione, rilasciano quanto previsto dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità competente individuata dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2.;
   aggiungere, in fine, i seguenti numeri:
    9) al comma 15, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, le imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni o delle concessioni secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»;
    10) al comma 17 le parole: «produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa» sono sostituite dalle seguenti: «alteri o falsifichi la documentazione di cui al comma 13.»

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 9, del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle imprese autorizzate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

I Relatori