Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 50, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h».