Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 7, dopo il comma 9-bis, sono inseriti i seguente:
«9-ter. I comuni, con deliberazione della giunta, possono vietare il servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte di cui all'articolo 70 a tutela della sicurezza degli utenti della strada ovvero per la salvaguardia della salute degli animali. Resta ferma la facoltà di consentirne la circolazione per gli interessi e le aree di cui all'articolo 70.
9-quater. Nei casi di cui al comma 9-ter, i comuni, con deliberazione della giunta, possono prevedere la conversione delle licenze già rilasciate in licenze per carrozze a trazione elettrica, licenze taxi, licenze di servizio noleggio con conducente per trasporto di persone e autorizzazioni per noleggio di auto d'epoca.»