stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.27. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 24

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/07/2019  [ apri ]
1.27.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 7, dopo il comma 9-bis, sono inseriti i seguente:
  «9-ter. I comuni, con deliberazione della giunta, possono vietare il servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte di cui all'articolo 70 a tutela della sicurezza degli utenti della strada ovvero per la salvaguardia della salute degli animali. Resta ferma la facoltà di consentirne la circolazione per gli interessi e le aree di cui all'articolo 70.
  9-quater. Nei casi di cui al comma 9-ter, i comuni, con deliberazione della giunta, possono prevedere la conversione delle licenze già rilasciate in licenze per carrozze a trazione elettrica, licenze taxi, licenze di servizio noleggio con conducente per trasporto di persone e autorizzazioni per noleggio di auto d'epoca.»

ident. 1.12.1.28.