All'articolo 8 dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Governo, d'intesa con la conferenza delle Regioni provvede ad individuare apposite aree di parcheggio o specifiche modalità di esenzione dal pagamento degli stalli in prossimità di strutture sanitarie, in favore dei veicoli immatricolati da associazioni di volontariato e ONLUS, regolarmente iscritte agli appositi albi, dediti al servizio di trasporto di malati oncologici, solo nell'ambito dello svolgimento del suddetto servizio.