Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
Art. 8-bis.
1. All'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione», sono aggiunte le seguenti: «avvalendosi di aziende specializzate iscritte in apposito Albo del Soccorso Stradale meccanico presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».