Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di veicoli atipici)
1. Le motoslitte rientrano nella classificazione di veicoli con caratteristiche atipiche di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
2. Per motoslitta si intende un veicolo a motore destinato al trasporto di persone in numero non superiore a due compreso il conducente, il cui contatto con il suolo innevato si realizza mediante pattini (o pattino) direzionali anteriori ed uno o due cingoli posteriori costituenti il sistema di propulsione. Detto veicolo può essere munito di dispositivo di attacco per il traino di un rimorchio a slitta per il trasporto merci, oggetti ed attrezzature da neve.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sono stabiliti gli obblighi relativi all'immatricolazione e registrazione delle motoslitte, i requisiti per l'idoneità alla conduzione, le disposizioni per l'assicurazione, le modalità di circolazione, i criteri per la sicurezza e le sanzioni amministrative.