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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.03. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 24

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2019  [ apri ]
8.03.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di veicoli atipici)

  1. Le motoslitte rientrano nella classificazione di veicoli con caratteristiche atipiche di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
  2. Per motoslitta si intende un veicolo a motore destinato al trasporto di persone in numero non superiore a due compreso il conducente, il cui contatto con il suolo innevato si realizza mediante pattini (o pattino) direzionali anteriori ed uno o due cingoli posteriori costituenti il sistema di propulsione. Detto veicolo può essere munito di dispositivo di attacco per il traino di un rimorchio a slitta per il trasporto merci, oggetti ed attrezzature da neve.
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sono stabiliti gli obblighi relativi all'immatricolazione e registrazione delle motoslitte, i requisiti per l'idoneità alla conduzione, le disposizioni per l'assicurazione, le modalità di circolazione, i criteri per la sicurezza e le sanzioni amministrative.