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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.01. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 24

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2019  [ apri ]
8.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo finalizzato a incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria euro 0, euro 1, euro 2 o euro 3 con veicoli nuovi del medesimo tipo, aventi classe di emissione non inferiore a euro 6.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla concessione di un contributo di 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte della presentazione, da parte dell'acquirente, del certificato di avvenuto avvio alla demolizione rilasciato da un centro autorizzato.
  3. Il contributo di cui al comma 2 è riconosciuto anche per i veicoli acquistati da privati mediante contratto di locazione finanziaria.
  4. Il contributo è anticipato dal rivenditore all'acquirente nella forma di sconto sul prezzo di vendita ed è rimborsato al rivenditore mediante riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4 pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante riduzione delle risorse Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo e per l'attribuzione del contributo, nei limiti delle risorse di cui al comma 5.