Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:
2-bis) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le parole: «ACI Storico, Associazione Amatori Veicoli Storici-AAVS, Ferrari».
Conseguentemente al comma 3, lettera b), sostituire il capoverso 1-bis con il seguente: 1-bis. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa, a partire dal 1o gennaio 2020, agli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di particolare interesse storico e collezionistico la cui data di costruzione sia precedente di almeno venti anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione e i cui modelli risultino iscritti in un'apposita lista di salvaguardia, predisposta congiuntamente, per gli autoveicoli, dai registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, ACI Storico, AAVS e Ferrari e, per i motoveicoli e ciclomotori, dal registro Storico FMI. Le liste sono soggette ad aggiornamento annuale.