Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 8) con i seguenti:
8) al comma 24, sostituire le parole: «commi 18, 21 e 22» con le seguenti: «comma 21»;
9) il comma 25 è soppresso;
10) dopo il comma 25-quater, è inserito il seguente:
«25-quinquies. Le sanzioni di cui all'articolo 167, comma 2, lettera d), sono raddoppiate qualora la violazione è commessa in relazione al trasporto di cose effettuato con mezzo d'opera e con veicoli che effettuano trasporti eccezionali».