Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 93:
1) al comma 1-bis, dopo la parola: «residenza» è aggiunta la seguente: «anagrafica»;
2) dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
«1-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano alle persone fisiche con residenza anagrafica in Italia che circolano con un veicolo immatricolato all'estero in esecuzione di un servizio di cortesia.».