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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.40. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 24

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2019  [ apri ]
5.40.

  Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:
   n) all'articolo 207, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
  3-bis. La mancata corresponsione della sanzione amministrativa pecuniaria dovuta e delle spese di trasporto e di custodia entro novanta giorni dalla data di notifica del verbale di fermo amministrativo comporta l'alienazione del veicolo secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. Nel caso in cui l'autorità amministrativa o penale disponga la restituzione del veicolo prima di essersi definitivamente pronunciata sull'eventuale procedura di ricorso, la restituzione avviene solo previo pagamento, a titolo di cauzione, della sanzione amministrativa pecuniaria dovuta e delle spese di trasporto e di custodia.
  3-ter. Qualora la violazione di cui al comma 1 non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, entro centoventi giorni dall'accertamento, deve essere inoltrato al proprietario del veicolo, in conformità alle convenzioni in vigore con lo Stato di immatricolazione del veicolo, ed essere registrato in una banca dati, consultabile da tutte le forze di polizia. Se il veicolo è immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, l'informativa delle violazioni di cui all'articolo 2 della Direttiva (UE) 2015/413, dovrà essere inoltrata al proprietario del veicolo secondo le modalità di cui all'articolo 5 della predetta direttiva. Se, nel termine di giorni novanta dalla comunicazione, il proprietario del veicolo non effettua il pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria o non propone ricorso, viene disposto il fermo amministrativo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere, il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis.
  3-quater. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituita la banca dati nazionale unica delle violazioni delle disposizioni del presente codice da parte di veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE.