Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) all'articolo 198, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, quando le violazioni della medesima disposizione da parte dello stesso soggetto non sono immediatamente contestate, ovvero non vi è preavviso della contestazione, il trasgressore soggiace alla sanzione prevista per la sola prima violazione rilevata in ordine di tempo, aumentata fino al triplo.