Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) all'articolo 180, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) quando sono in corso gli eventi di cui all'articolo 94, comma 1, l'estratto dei documenti di cui alla lettera a) o la ricevuta degli stessi, previsti, rispettivamente, ai commi 1 e 2 dell'articolo 92. In mancanza dell'estratto o della ricevuta dianzi richiamati, è ammesso unicamente il documento di circolazione originale purché accompagnato da copia semplice dell'atto scritto, formato secondo le disposizioni vigenti, ricognitivo dei menzionati mutamenti;».