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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.2. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 24

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2019  [ apri ]
5.2.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 84:
   1) il comma 2 è sostituito dal seguente;
  «2. È ammessa, nell'ambito dei trasporti nazionali e internazionali tra Stati membri dell'Unione europea, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.»
   2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. L'impresa italiana iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e al Registro elettronico nazionale titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in disponibilità di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni, ovvero da impresa esercente in via esclusiva l'attività di locazione senza conducente di veicoli stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea.».