Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 50, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Sono assimilabili ai velocipedi di cui al comma 1 i pattini a rotelle, tavole o monopattini a spinta ovvero a propulsione elettrica, e gli acceleratori di andatura monoruota.».