stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.30. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 24

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2019  [ apri ]
4.30.

  Al comma 1, lettera g) apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
    1-bis) al comma 9-bis al primo periodo è premesso il seguente: «Durante la marcia ai conducenti di velocipede è fatto obbligo di indossare e tenere regolarmente allacciato un casco protettivo di tipo omologato e conforme alla normativa dell'Unione europea;
   b) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
  10-bis. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per velocipedi di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 ad euro 3.396.