Al comma 1, lettera g) apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
1-bis) al comma 9-bis al primo periodo è premesso il seguente: «Durante la marcia ai conducenti di velocipede è fatto obbligo di indossare e tenere regolarmente allacciato un casco protettivo di tipo omologato e conforme alla normativa dell'Unione europea»;
b) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
2-bis) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
«10-bis. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per velocipedi di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 ad euro 3.396».
Conseguentemente, alla lettera h), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
9-bis. Durante la circolazione con pattini a rotelle o con tavole o con monopattini a spinta, ovvero a propulsione elettrica, o acceleratori di andatura mono ruota è fatto obbligo di indossare e tenere regolarmente allacciato un casco protettivo di tipo omologato e conforme alla normativa dell'Unione europea.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 182, commi 9-bis e 10-bis, del codice della strada, come modificato e introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute provvede, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, a informare in modo adeguato l'utenza sugli obblighi e le sanzioni previsti dal predetto articolo 182, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.