Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) all'articolo 148, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il conducente di un veicolo che effettui il sorpasso di una bicicletta è tenuto ad assicurare una idonea distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della rilevante probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte della bicicletta stessa, purché tali ondeggiamenti e deviazioni non dipendano dal comportamento del ciclista e ferma restando la presenza di spazi sufficienti nella carreggiata o corsia di transito».