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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.55. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 24

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2019  [ apri ]
3.55.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) All'articolo 142, al comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Sulle autostrade di cui al secondo periodo la velocità minima sulla corsia di destra non può essere inferiore a 90 km/h, la velocità minima nella corsia centrale non può essere inferiore a 110 km/h e la velocità minima nella corsia di sinistra, ovvero nella corsia di sorpasso, non può essere inferiore a 130 km/h, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio,».