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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.48. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 24

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2019  [ apri ]
3.48.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
    b-bis) all'articolo 23, al comma 7:
   a) al quinto periodo, le parole: «e cartelli indicanti i servizi di pubblico interesse» sono soppresse;
   b) al sesto periodo, le parole: «Con il decreto di cui al quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti diverso da quello di cui al quarto periodo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come rifornimento, ristoranti o bar, hotel-motel, assistenza meccanica e/o officina specializzata, ufficio informazioni turistiche, luoghi di culto, pronto soccorso e strutture ospedaliere, soccorso meccanico, parcheggio attrezzato per mezzi pesanti, servizi farmaceutici e parafarmaceutici, strutture termali e sanitarie».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adattarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua le disposizioni recate dai decreto ministeriale 23 maggio 2012 alle nuove disposizioni dell'articolo 23 del codice della strada come modificato dal presente articolo».