Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 85, comma 2, la lettera b-bis) è soppressa.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è sostituito dal seguente:
«2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
a) il servizio, di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante, velocipede e veicoli a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.».