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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.27. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 24

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2019  [ apri ]
3.27.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 85, comma 2, la lettera b-bis) è soppressa.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'articolo 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è sostituito dal seguente:
  «2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
   a) il servizio, di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante, velocipede e veicoli a trazione animale;
   b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.».