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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.2. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 24

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2019  [ apri ]
3.2.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è annualmente stabilito il calendario dei divieti di circolazione in alcuni giorni festivi o in altri particolari giorni per i veicoli adibiti al trasporto di merci fuori dei centri abitati aventi una massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate. Nello stesso decreto, sono stabilite le direttive in base alle quali, in alternativa al divieto di circolazione, può essere imposto il divieto di sorpasso sulle strade di tipo A, B e C a carreggiate separate con almeno due corsie per senso di marcia e altresì le direttive in base alle quali il Prefetto può derogare ai divieti stabiliti dal calendario e, nei giorni diversi da quelli in esso indicati, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti su strade o particolari tratti stradali per motivi straordinari di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare. Le direttive ministeriali e i provvedimenti del Prefetto sono adottati sulla base di un equilibrato bilanciamento tra le concrete esigenze, presenti anche a livello locale e settoriale, di utilità sociale e di continuità delle attività produttive e logistiche e quelle di salute pubblica e di sicurezza della circolazione».