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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.17. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 24

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2019  [ apri ]
3.17.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) all'articolo 41, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al comma 10, dopo le parole: «periodo di accensione della luce gialla,» sono inserite le seguenti: «che deve avere una durata minima non inferiore a 4 secondi»;
    2) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano qualora i punti stabiliti per l'arresto siano oltrepassati entro il periodo di accensione della luce gialla maggiorato del 10 per cento»;
    3) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
  «10-bis. Al fine di garantire un adeguato periodo di accensione della luce gialla, il limite massimo e il limite minimo di durata della stessa sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare con cadenza biennale entro il 31 gennaio, sentita la Conferenza-Stato-città ed autonomie locali».

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il decreto di cui al comma 10-bis dell'articolo 41 del codice della strada, introdotto dal presente articolo provvede, altresì, all'adeguamento del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017.