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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.1. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 24

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2019  [ apri ]
3.1.

  Alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) all'articolo 2, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
  8-bis. I comuni, sentiti gli organi di tutela della natura competenti alle aree del rispettivo territorio, procedono alla classificazione delle strade locali di cui al punto F del comma 2, individuando i sentieri, mulattiere e tratturi accessibili al solo transito di pedoni, velocipedi e animali. La classificazione delle strade locali di sviluppo intercomunale avviene di intesa tra i comuni interessati. Le strade vicinali restano accessibili ai veicoli a motore, eccetto i tratti che non corrispondano più all'uso e alle tipologie di collegamento previste e siano stati assimilati a sentieri accessibili al solo transito pedonale, ciclabile e animale nell'ambito della predetta classificazione.