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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.33. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 24

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2019  [ apri ]
2.33.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Al fine di garantire una adeguata informazione all'utenza, l'entrata in vigore del divieto previsto dall'articolo 173, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e le relative sanzioni, è differita a dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute provvede, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, a informare in modo adeguato e continuativo l'utenza. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 2 milioni di euro per il primo anno di vigenza delle disposizioni di cui al primo periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.