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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.12. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 24

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2019  [ apri ]
2.12.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 172, al comma 1-bis, le parole da: «stabilite con decreto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «come previste al successivo articolo 172-bis»;

  Conseguentemente, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:
   n-bis) dopo l'articolo 172 è aggiunto il seguente:
  Art. 172-bis. – (Disciplina del sistema antiabbandono dei bambini) – 1. Ai fini del presente articolo si intende per:
   a) veicolo: un veicolo appartenente ad una delle categorie internazionali M1, N1, N2 ed N3, così come definite dalla direttiva 2007/46/CE;
   b) dispositivo antiabbandono: un dispositivo di allarme, costituito da uno o più elementi interconnessi, la cui funzione principale è quella di prevenire l'abbandono dei bambini, di età inferiore ai quattro anni, a bordo dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 e che si attiva nel caso di allontanamento del conducente dal veicolo;
   c) sistema di ritenuta per bambini: i sistemi di ritenuta indicati al comma 1, dell'articolo 172 del Nuovo codice della Strada;
   d) normativa comunitaria di armonizzazione: la normativa comunitaria che armonizza le condizioni di commercializzazione dei dispositivo antiabbandono quale prodotto;
   e) marcatura CE: la marcatura mediante cui il fabbricante indica che il dispositivo antiabbandono è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione;
   f) omologazione: la procedura con cui uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche;
   g) atto normativo: una direttiva particolare o un regolamento oppure un regolamento UNECE annesso all'accordo del 1958 riveduto;
   h) direttiva particolare o regolamento: una direttiva o un regolamento elencato nell'allegato IV della direttiva 2007/46/CE e successive modifiche ed integrazioni. Il termine include anche i rispettivi provvedimenti di esecuzione;
   i) fabbricante: persona fisica o giuridica che fabbrica un dispositivo antiabbandono oppure fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;
   j) operatore economico: il fabbricante, l'importatore, il rappresentante autorizzato e il distributore di un sistema antiabbandono;
   k) organismo nazionale di accreditamento: l'unico organismo che in uno Stato membro è autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;
   l) organismo: l'organismo accreditato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e successive revisioni, concernente: «Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi o servizi»;
   m) valutazione della conformità: la valutazione e fa procedura di valutazione della conformità alle norme del presente articolo;
   n) vigilanza del mercato: le attività svolte ed i provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per garantire che i dispositivi antiabbandono siano conformi ai requisiti stabiliti dal presente articolo e non pregiudichino fa salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse;
   o) autorità di vigilanza del mercato: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  2. Il dispositivo antiabbandono può essere:
   a) integrato all'origine nel sistema di ritenuta per bambini;
   b) una dotazione di base o un optional dei veicolo, compresi nei fascicolo di omologazione del veicolo stesso;
   c) indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo.

  3. I dispositivi antiabbandono e i loro componenti debbono essere conformi alle prescrizioni tecnico-costruttive e funzionali riportate nell'allegato A al presente codice, che ne è parte integrante.
  4. L'operatore economico, all'atto dell'immissione sul mercato, verifica che i dispositivi antiabbandono siano conformi ai requisiti del presente articolo.
  5. I dispositivi antiabbandono sono soggetti alla valutazione della conformità del tipo alle prescrizioni del presente articolo e alle pertinenti norme armonizzate.
  6. La domanda di verifica di conformità di un tipo di dispositivo antiabbandono è presentata presso un solo organismo accreditato e notificato per le direttive 2014/30/UE EMC e 2014/53/UE RED, nonché per io schema specifico del presente articolo.
  7. L'organismo che verifica la conformità di un tipo di dispositivo antiabbandono redige, nel caso di esito positivo, un attestato di conformità sulla base dell'esame della documentazione tecnica prodotta dal fabbricante e dell'esame del tipo.
  8. L'attestato di cui al comma 7 riporta gli esiti della verifica di conformità, la documentazione tecnica del fabbricante, la descrizione e i disegni necessari per identificare il tipo di dispositivo esaminato.
  9. Ogni dispositivo antiabbandono conforme al tipo verificato ai sensi del comma 3 riporta, in modo ben leggibile ed indelebile, l'evidenza di approvazione secondo le modalità definite con provvedimento della Direzione Generale per la motorizzazione.
  10. La documentazione tecnica indicata al comma 1, è completa della valutazione delle interazioni del dispositivo con il veicolo o con i sistemi di ritenuta dei bambini.
  11. Per ogni dispositivo antiabbandono, prodotto in conformità al tipo verificato, il fabbricante rilascia apposito certificato di conformità, redatto secondo il modello di cui all'allegato B, del presente codice, nonché le prescrizioni per l'installazione, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche, per l'uso e manutenzione.
  12. Il fabbricante di un dispositivo antiabbandono sottopone il proprio sistema di qualità per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione dello specifico dispositivo antiabbandono all'approvazione del medesimo Organismo accreditato e notificato che ha emesso il Certificato di Tipo e che ne sorveglia l'attuazione.
  13. Gli organismi accreditati che operano per le verifiche e le certificazioni di cui ai commi da 5 a 8, presentano domanda di riconoscimento alla Direzione Generale per la motorizzazione.
  14. La domanda, indicata al comma 13, è accompagnata dal certificato di accreditamento, rilasciato i sensi dei regolamento (CE) 765/2008, che attesti che l'organismo è conforme ai requisiti indicati dal presente articolo.
  15. L'elenco degli organismi riconosciuti è pubblicato dalla Direzione Generate per la motorizzazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  16. La vigilanza del mercato, a norma del regolamento CE n. 765/2008, per quanto riguarda la commercializzazione dei dispositivi antiabbandono è effettuata dalla Direzione Generale per la motorizzazione.
  17. Nelle more dell'accreditamento specifico, la verifica di conformità può essere effettuata da un organismo già accreditato e notificato per le direttive 2014/30/UE EMC e 2014/53/UE RED in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e successive revisioni, per organismi che certificano prodotti, processi o servizi.

Allegato A – Caratteristiche tecno-costruttive e funzionali

(commi 3 e 4 dell'articolo 172-bis)

  1. Caratteristiche funzionali
   a. Il dispositivo antiabbandono deve segnalare l'abbandono di un bambino di età inferiore a 4 anni sui veicolo sul quale è trasportato da parte del conducente del veicolo stesso;
   b. il dispositivo deve essere in grado di attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente;
   c. il dispositivo deve dare un segnale di conferma al conducente nel momento dell'avvenuta attivazione;
   d. nel caso in cui il dispositivo rilevi la necessità di dare un segnale di allarme, quest'ultimo deve essere in grado di attirare l'attenzione del conducente tempestivamente attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all'interno o all'esterno del veicolo;
   e. Il dispositivo antiabbandono deve essere in grado di attivare il sistema di comunicazione indicato al successivo punto 2, lettera f).

  2. Caratteristiche tecnico-costruttive
   a) I dispositivi antiabbandono debbono essere conformi alle normative comunitarie armonizzate applicabili in materia di sicurezza del prodotto ed, in particolare, debbono essere conformi alle pertinenti prescrizioni recate dalle norme di omologazione in materia di compatibilità elettromagnetica;
   b) I dispositivi antiabbandono di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo debbono recare la prescritta marcatura CE;
   c) dispositivo deve essere basato su sistemi elettronici con logiche di utilizzo o che utilizzano appositi sensori;
   d) nell'interazione con il veicolo o con apposito sistema di ritenuta, il dispositivo non deve in alcun modo alterarne le caratteristiche di omologazione;
   e) se alimentato da batteria, il dispositivo deve essere in grado di segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanente.
   f) i dispositivi antiabbandono debbono essere dotati di un sistema di comunicazione automatico per l'invio, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate ad almeno 3 diversi numeri di telefono.

Allegato B – Modello di certificato di conformità

(commi 9,10 e 11 dell'articolo 172-bis)

Il fabbricante o suo mandatario stabilito nella Comunità:

dichiara che il nuovo dispositivo antiabbandono descritto di seguito:

è conforme alle disposizione di cui all'articolo 172-bis del decreto legislativo n. 285 dei 1992 e alle pertinenti prescrizioni tecniche recate dalle norme armonizzate è identico al tipo di dispositivo oggetto di attestato di conformità n. ...... rilasciato da ...... in data .........

data .................... firma ........................