stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.7. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 24

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2019  [ apri ]
1.7.
approvato
(nuova formulazione - parte non preclusa)

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
  1) alla lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:
  5) al numero 53-bis) la parola: «DEBOLE» è sostituita dalla seguente: «VULNERABILE», le parole: «disabili in carrozzella» sono sostituite dalle seguenti: «persone con disabilità» e dopo la parola: «ciclisti» sono aggiunte le seguenti: «, conducenti di ciclomotori e di motocicli».
   2) alla lettera c), capoverso d), sostituire il numero 2) con il seguente:
  2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
  3) alla lettera o), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:
  3-bis) al comma 4, le parole: «da euro 87 ad euro 345» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 168 ad euro 673»;
  3-ter) al comma 5, le parole: «da euro 42 ad euro 173» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 87 ad euro 345»;
  4) sostituire la lettera r) con la seguente:
   r) alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis, sono apportate le seguenti modifiche:
  1) al capoverso «Art. 158», le parole: «lettere d), g) e h)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d) e h)» ed è aggiunta, in fine, la seguente voce: «Comma 2, lettera g) – 4»;
  2) il capoverso «Art. 188», è sostituito dal seguente: «Art. 188, Comma 4 – 6; Comma 5 – 8».

1.7. (nuova formulazione)

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   1) alla lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:
    5) al numero 53-bis) la parola: «DEBOLE» è sostituita dalla seguente: «VULNERABILE», le parole: «disabili in carrozzella» sono sostituite dalle seguenti: «persone con disabilità» e dopo la parola: «ciclisti» sono aggiunte le seguenti: «, conducenti di ciclomotori e di motocicli».
   2) alla lettera c), capoverso d), sostituire il numero 2) con il seguente:
    2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495;
   3) alla lettera d), capoverso 10-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:
    «b) delimitare zone a traffico limitato prevedendo limitazioni più restrittive di eventuali zone a traffico limitato già esistenti, fatti salvi i diritti dei titolari del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495»;
   4) alla lettera o), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:
   3-bis) al comma 4, le parole: «da euro 87 a euro 345» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 168 a euro 673»;
   3-ter) al comma 5, le parole: «da euro 42 a euro 173» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 87 a euro 345»;
   5) sostituire la lettera r) con la seguente:
    r) alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis, sono apportate le seguenti modifiche:
   1) al capoverso «Art. 158», le parole: «lettere d), g) e h)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d) e h)» ed è aggiunta, in fine, la seguente voce: «Comma 2, lettera g) - 4»;
   2) il capoverso «Art. 188», è sostituito dal seguente: «Art. 188, Comma 4-6; Comma 5-8».

1.7.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   1) alla lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:
  5) al numero 53-bis) la parola: «DEBOLE» è sostituita dalla seguente: «VULNERABILE», le parole: «disabili in carrozzella» con le parole: «persone con disabilità» e dopo la parola: «ciclisti» sono aggiunte le seguenti: «, conducenti di ciclomotori e di motocicli».
   2) alla lettera c), capoverso «d», sostituire il numero 2 con il seguente:
   2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495;
   3) alla lettera d), capoverso «10-bis.», sostituire la lettera b) con la seguente:
    «b) delimitare zone a traffico limitato prevedendo limitazioni più restrittive di eventuali zone a traffico limitato già esistenti, fatti salvi i diritti dei titolari del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495»;
   4) alla lettera o), dopo il numero 3) aggiungere i seguenti:
    3-bis) al comma 4, le parole: «da euro 87 a euro 345» sono sostituite con le parole: «da euro 387 a euro 845»;
    3-ter) al comma 5, le parole: «da euro 42 a euro 173» sono sostituite con le parole: «da euro 500 a euro 1.000»;
    3-quater) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  «5-bis) Il cinquanta per cento delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5, è versato al bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al “Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità” di cui all'articolo 1, comma 489 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»;
   5) sostituire la lettera r) con la seguente:
    r) alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis, sono apportate le seguenti modifiche:
  1. al capoverso «Art. 158», le parole: «lettere d), g) e h)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d) e h)» ed è aggiunta, in fine, la seguente voce: «Comma 2, lettera g) – 4»;
  2. il capoverso «Art. 188», è sostituito dal seguente: «Art. 188, Comma 4-6; Comma 5-8».