Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) all'articolo 56, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dai motoveicoli di cui all'articolo 53, dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'articolo 54, e dai filoveicoli di cui all'articolo 55, con esclusione degli autosnodati».